IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150; Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, nonche' con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1. L'art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con legge 3 febbraio 1951, n. 164, l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 ed il terzo e quarto comma dell'art. 3 del regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono sostituiti dal seguente articolo: "I Provveditorati alle opere pubbliche sono organi di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici decentrati nelle Regioni. I provveditori alle opere pubbliche rispondono al Ministro per i lavori pubblici di tutto quanto si attiene alle attribuzioni loro assegnate e sono vincolati all'osservanza delle direttive e delle disposizioni impartite dal Ministro. Nell'esercizio delle loro attribuzioni i provveditori alle opere pubbliche hanno la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori pubblici di fronte ai terzi ed in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale. I provvedimenti adottati dai provveditori alle opere pubbliche, salvi i casi in cui espresse disposizioni ammettono il ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici, sono definitivi. L'ufficio di provveditore e' incompatibile con qualsiasi altra carica, od ufficio pubblico, od incarico estraneo. Ai Provveditorati alle opere pubbliche e' demandata la gestione di tutte le opere pubbliche, le forniture ed i servizi attribuiti al Ministero dei lavori pubblici dalle disposizioni vigenti, fatta eccezione per le opere che interessino la circoscrizione di piu' Provveditorati e per quelle indicate all'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e successive modifiche. Per gestione si intendono tutte le operazioni successive alla approvazione del progetto o del contratto, comprese, nei limiti indicati negli articoli seguenti, le transazioni anche in accoglimento di riserve, e l'esonero da penali, nonche' la nomina dei collaudatori, la liquidazione e il pagamento del saldo. La formazione e la approvazione di atti integrativi o sostitutivi dei contratti, come quelli concernenti la formazione di nuovi prezzi, la risoluzione o la rescissione dei contratti, l'esecuzione d'ufficio dei lavori, seguono, comunque, la competenza stabilita per la formazione e l'approvazione degli atti originari".